Assegno di maternità

Per l’anno 2006, l’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 288,75 mensili, per un totale di euro 1.443,75, ed è erogato per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
Il diritto all’assegno di maternità decorre dal mese successivo alla nascita e/o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica.
Ogni anno viene rivalutato l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) il quale viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
 
 
La domanda per la concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dalla madre del minore al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. In mancanza della donna, hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) b) c), del D.M. n. 452/2000.
L’assegno di maternità è concesso dal Comune di residenza per ogni figlio nato o equiparato, ed erogato dall’ I.N.P.S.. La trasmissione dei dati relativi a ciascuna domanda avviene in via telematica.
Requisiti del richiedente
Sono richiesti i seguenti requisiti:
  1. Non beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o beneficiare di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
  2. essere cittadina italiana, cittadina comunitaria, cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno.
  3. essere residente nel territorio dello Stato Italiano al momento della nascita o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
  4. il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE); per l'anno 2006 per un nucleo familiare di tre componenti tale livello deve essere pari ad euro 30.099,59 e l'assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari od inferiori a tale livello.
L’assegno può essere richiesto da persona diversa dalla madre , in determinati casi particolari (madre minore di età, decesso della madre del neonato, etc..).
Documentazione richiesta
Sono richiesti i seguenti documenti:
  1. La domanda di concessione dell’assegno, in carta semplice, compilata su modulo predisposto,
  2. L’Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dalla quale risulti il valore I.S.E. uguale od inferiore a quello vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Contribuzione a carico
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Normativa di riferimento
Note
L’Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta, gratuitamente, anche presso i Centri di assistenza fiscale, convenzionati con il Comune (CGIL, CIA, CISL, CONFARTIGIANATO, COLDIRETTI, UIL, 50 & PIU' CONFCOMMERCIO, MOVIMENTO CRISTIANI LAVORATORI).